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INVIO LIQUIDAZIONI IVA TRIM

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

(aggiornato al 24.02.2017)

 

 

 

Normativa

A decorrere dal 2017 il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

Con l’introduzione del nuovo obbligo, come desumibile dalla Relazione illustrativa del citato Decreto, il Legislatore si prefigge lo scopo di “contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto”, monitorando, nel corso dell’anno, l’entità del credito e del pagamento del debito d’imposta di ciascun soggetto IVA.

La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito e la stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72).

  

Soggetti esonerati

Sono espressamente esonerati dall’obbligo in esame i soggetti non tenuti:

  • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, ..)

Rispetto alla questione sopra esaminata con riferimento allo spesometro trimestrale, non si pongono dubbi sul fatto che l’invio in esame non interessa le associazioni / soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

  • all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d’imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).

  

Termini e modalità di presentazione

La presentazione va effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

L’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento definirà le modalità di invio e le informazioni da comunicare. È verosimile ipotizzare che i dati richiesti siano quelli con i quali viene determinato il saldo della liquidazione periodica ed in particolare il totale IVA a debito / credito, il credito periodo precedente, gli interessi soggetti trimestrali e l’acconto.

Il nuovo adempimento non influisce sui termini di versamento delle liquidazioni IVA periodiche che rimangono fissati:

  • al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili;
  • al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali.

 

Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile.

La violazione per Omessa / errata comunicazione comporta una sanzione da € 500 a € 2.000 (ridotta da € 250 a € 1.000 se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza).

 

 Incrocio dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate

Come sopra accennato, i dati trimestrali delle liquidazioni saranno incrociati con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente / intermediario abilitato. In particolare:

 
  • con l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia potrà controllare il tempestivo versamento, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse / ricevute “indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo … il fenomeno degli omessi versamenti, l’evasione senza consenso e le frodi”.

 

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